considerato che i collaboratori della Procura federale riportavano, al- tresì, nella loro relazione che, prima dell’inizio della gara, i sostenitori della Soc. Fiorentina presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di di- scriminazione razziale nei confronti del calciatore Bioty Moise Kean (Soc. Juventus), e, al termine della stessa, i sostenitori ancora presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei con- fronti del calciatore Weston James McKennie (Soc. Juventus);
si delibera di sanzionare la Soc. Fiorentina con l’obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell’incontro in questione, della “Curva Fiesole” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione'.
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