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Avv. Francia sulla vicenda Icardi

Il parere dell'avvocato bolognese Giacomo Francia, a proposito della telenovela che ha investito il calciomercato 2019

Redazione TuttoBolognaWeb

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, Mauro Icardi lamenta la violazione, da parte dell’Inter, di quanto disposto dal ContrattoCollettivo in tema di preparazione precampionato e partecipazione agli allenamenti.

Il giocatore dell'Inter contesta infatti al club la sistematica esclusione dalle amichevoli nella fase di precampionato e, in particolare, con riferimento alle sedute di allenamento, dalle rifiniture tecnico-tattiche, ritenendo, quindi, di non essere stato messo nelle condizioni di allenarsi regolarmente e adeguatamente con la prima squadra.

Tali limitazioni, secondo quella che sembra essere la linea difensiva di Icardi, avrebbero comportato una lesione di quella che l'Accordo Collettivo definisce "dignità professionale" del calciatore professionista, che ha quindi deciso di rivolgersi al CollegioArbitrale per ottenere, ai sensi dell'art. 12.2. del richiamato accordo, la reintegrazione e il risarcimento del danno.

Occorre evidenziare che il giocatore ha agito per la reintegra e non, viceversa, per la risoluzione del contratto, facoltà parimenti prevista dalle disposizioni in esame, richiedendo inoltre, secondo quanto si legge, la condanna del club al risarcimento del danno; domanda, quest'ultima, del tutto legittima, laddove fondata, ma non certo "automatica" conseguenza di quella principale di reintegrazione.

Il Collegio Arbitrale, una volta verificata l'effettività degli addebiti mossi nei confronti dell'Inter, dovrà dunque valutare se le condotte poste in essere dal club abbiano arrecato pregiudizio alla carriera professionale del calciatore, ovvero, al contrario, non abbiano determinato alcuna violazione delle norme dettate dall'Accordo Collettivo, non essendo mai venute meno le condizioni necessarie per il regolare esercizio dell'attività sportiva professionistica.

In assenza di accordo di natura transattiva fra le parti, a mio avviso, sarà determinante stabilire se l'obbligo del club, disciplinato dal Contratto Collettivo all’art. 7.1., di consentire al calciatore di allenarsi con la prima squadra debba essere esteso, o meno, a tutte le aree e fasi dell'allenamento.

In questo senso, in difetto di specifica disposizione normativa, eventuali precedenti giurisprudenziali potrebbero fornire indicazioni decisive per l'esito del procedimento arbitrale.

Avv. Giacomo Francia

Studio Legale Cantamessa, Milano

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